Dal 30 giugno 2026 la Lombardia ha una legge che mette per iscritto cosa devono fare i titolari degli impianti di climatizzazione e ventilazione per tenere l’aria pulita: ispezioni periodiche, valutazione del rischio e manutenzione tracciabile.
Si tratta della Legge Regionale 30 giugno 2026, n. 17 (“Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026”), approvata dal Consiglio regionale il 30 giugno, pubblicata sul BURL il 3 luglio ed entrata in vigore il 4 luglio 2026. Con l’articolo 15, la legge inserisce nel Testo unico regionale in materia di sanità (L.R. 33/2009) il nuovo articolo 59-bis, dedicato alle misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici.
Cosa prevede l’art. 59-bis
L’articolo 59-bis impone al titolare dell’impianto tre obblighi che si sommano. Riguardano gli impianti che convogliano aria in ambienti indoor, sia nuovi sia già in esercizio.
- Ispezioni periodiche. L’impianto va sottoposto a controlli per verificare le condizioni igieniche delle superfici interne (condotte, unità di trattamento aria, batterie, filtri).
- Valutazione del rischio igienico-sanitario. Va fatta all’esercizio dell’impianto e tiene conto di come è fatto, di come viene usato e di chi lo respira.
- Manutenzione tracciabile. Interventi e controlli devono essere programmati, documentati e ricostruibili nel tempo.
Il punto chiave è l’ultimo: la legge sposta il baricentro dalla singola pulizia alla documentazione. Il titolare deve poter dimostrare cosa è stato fatto, quando, da chi e con quale esito.
E la sanificazione ogni anno?
La legge lombarda non fissa una cadenza unica uguale per tutti: l’obbligo di sanificare ogni anno non c’è, almeno non scritto così. Le frequenze vanno stabilite impianto per impianto, in base alle caratteristiche tecniche, alla destinazione d’uso dell’edificio, alle condizioni di esercizio e al livello di esposizione degli occupanti.
In pratica, la cadenza la decide la valutazione del rischio. Per molti impianti l’esito sarà un controllo annuale, ed è una frequenza molto diffusa nella prassi, ma per altri potrà essere più ravvicinata (ospedali, impianti con torri evaporative o umidificatori, forte affollamento) o più dilazionata. Chi oggi dice “la legge impone una sanificazione all’anno” semplifica più di quanto il testo consenta.
Il quadro nazionale resta valido
La norma lombarda si innesta su regole valide in tutta Italia: l’art. 64 e l’Allegato IV (punto 1.9) del D.Lgs. 81/2008, l’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 e la norma tecnica UNI EN 15780 (edizione 2025), che non è un obbligo di legge ma è il riferimento per fare bene il lavoro. Il 59-bis non vincola il resto d’Italia, ma la direzione è chiara: l’impianto va governato e documentato nel tempo.
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- Imposta la cadenza di ogni impianto: interventi fissi (N volte l’anno, al mese o a settimana), variabili per mese oppure date libere.
- Lascia che le visite si generino da sole. Compaiono in Pianificazione interventi in prossimità della scadenza: le trascini sul calendario o le assegni a un tecnico, e con Mappe organizzi il giro.
- Rendiconta e conserva lo storico. Il tecnico registra ore e materiali per impianto (anche a voce con Rappy) e in Analisi dati e Statistiche trovi tutti gli interventi, esportabili come report.
Il risultato è la tracciabilità che il 59-bis richiede, ottenuta come effetto collaterale del lavoro quotidiano e senza lavoro in più d’ufficio.
In sintesi
La legge lombarda non dice “sanifica ogni anno”: dice “valuta il rischio, ispeziona, mantieni e dimostra“. La frequenza la decide l’impianto, la prova la devi avere sempre.
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Questo articolo ha scopo informativo e non è una consulenza legale: per applicare l’art. 59-bis al tuo caso specifico, rivolgiti a un tecnico abilitato o a un consulente.
Fonti
- Techno One, “Impianti aeraulici: in Lombardia è legge l’obbligo di ispezione e valutazione del rischio”: testo dell’art. 59-bis e commento
- Legge Regionale Lombardia 30 giugno 2026, n. 17, art. 15 (BURL n. 27 suppl., 3 luglio 2026), come riportata dalla fonte sopra
- D.Lgs. 81/2008, Allegato IV, punto 1.9; Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 (richiamati nella fonte sopra e in altre pagine di settore consultate in ricerca)